Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, relativo alle disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, si avrà l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni cartaceo, a decorrere dal 23 dicembre 2015.

Da questa data infatti, il datore di lavoro non avrà più l’obbligo di compilare tale registro, ma dovrà inoltrare la denuncia all’INAIL, direttamente sul portale “My INAIL”, compilando i campi della sezione “Denuncia/Comunicazione di infortunio”.

Con l’entrata in vigore del Decreto 151/2015 viene quindi sanzionata solo la mancata comunicazione telematica degli infortuni.

Contestualmente a tale modifica entrano anche in vigore anche ulteriori variazioni in tema di sicurezza.

In particolare, è stato modificato l’art. 53 del D.Lgs. 81/08 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente), aggiungendo il comma 6 bis, a seguito del quale le sanzioni per:

  • la mancata sorveglianza sanitaria;
  • la mancata formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti, degli addetti alla gestione delle emergenze e di primo soccorso.

vengono raddoppiate se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori e triplicate nel caso sia relativa a più di 10 lavoratori.