E’ entrato in vigore il 18 dicembre 2017 il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. Il D.Lgs. 183/2017 va a modificare anche altre parti sostanziali della Parte V, relativa alle emissioni in atmosfera del D.Lgs. 152/2996 (cosiddetto “testo unico Ambientale”):

  • introducendo ad esempio il concetto di emissioni “odorigene”;
  • modificando, a volte in modo sostanziale, l’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 279 con l’introduzione del comma 2 bis

 

 

Come in tutte le altre modifiche del  D.Lgs. 152/06, il D.Lgs. 183/17 non riscrive la norma  modificata, ma si limita ad aggiungere commi, sostituire parole, introdurre concetti nuovi, rendendo di fatto molto difficile una lettura critica e certa delle variazioni entrate in vigore  già dal 18 dicembre 2017.

 

 

Nel caso degli IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI, ad esempio, cioè per impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW (3 MW nella situazione ante 18 dicembre 2017) e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas, alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta, scatta l’obbligo di autorizzazione, che, però a seconda si tratti di impianti esistenti o di nuovi impianti, avrà una scadenza temporale differenziata, fino ad arrivare al 31 dicembre 2030 (ma con obbligo di richiesta di autorizzazione entro il 31 dicembre 2028).

 

 

Nel caso delle EMISSIONI ODOROGINE, la nuova disposizione non introduce specifici valori limite di emissione, ma la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti, in funzione delle caratteristiche degli  impianti e delle attività svolte negli stabilimenti e delle  caratteristiche della zona interessata, in caso di disciplina regionale, stabilendo, se opportuno:

 

  • valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;

  • prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno;

  • procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;

  • criteri e procedure per definire portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena;

  • specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena