E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, contenente Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Si tratta del DL Semplificazione, in vigore dal 15 dicembre 2018, il cui art. 6 dispone l’abrogazione del sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019.

Assieme al SISTRI, sono abrogate anche una serie di disposizioni di legge, tra le quali si segnala l’art. 16 del D.L.vo 205/2010, la norma con la quale erano state introdotte “nuove versioni” degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.L.vo 152/2006: ai sensi del comma 3 del citato art. 6, fino alla definizione dell’annunciato sistema informatico gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti agli art. 188, 189 (MUD), 190 (Registri) e 193 (Formulari) “nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205“.

Lo stesso vale per l’art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), che continua ad applicarsi nel dettato previgente al predetto decreto 205/2010.

Pertanto, quale ulteriore conseguenza dell’abrogazione del Sistema, non sono più dovuti i relativi contributi di iscrizione.

 

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