Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 (F – GAS), e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

In particolare si fa riferimento alle violazioni degli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al D.P.R. 146/2018.
A titolo di esempio:
• l’articolo 6 stabilisce che le imprese o le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’art. 16 del D.P.R. 146/2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 15.000 €
• l’articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €.
• L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €.
Altre sanzioni sono previste per i soggetti obbligati (le imprese che effettuano gli interventi) che non si iscrivono al Registro telematico nazionale, per chi fornisce gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese non autorizzate ad esercitare l’attività e moltre altre sanzioni rivolte per lo più agli operatori.