Il D.M. 4 aprile 2023 , n. 59, relativo al sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto  RENTRI) entrato in vigore il 15 giugno 2023 ha previsto una fase di transizione e sperimentazione.

Il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica n.143 del 6 novembre 2023 definisce:

  • le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
  • le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Per l’effettiva entrata in vigore del RENTRI i tempi decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento (15 giugno 2023) nel modo seguente:

  1. a) a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  2. b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  3. c) a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

Altre tempistiche

 

I modelli di Registro e di FIR saranno in vigore ed applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13 febbraio 2025.

Le date per l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale:

  • Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025 a decorrere dal 13 febbraio 2025;
  • Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025 a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI;
  • Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026 a decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI.

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI, il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) è emesso e gestito in modalità digitale a decorrere dal 13 febbraio 2026.